lunedì 27 ottobre 2014

CHE DIFFERENZA C'E' TRA INVALIDO E DISABILE?

Io sono Ilaria.
E questo lo sappiamo tutti.
Da qualche anno a questa parte, però, mi trovo in situazioni in cui devo dire di essere invalida o disabile.

Forse i due termini, inconsapevolmente, sono stati utilizzati da me in modo corretto ma è bene per tutti specificare in cosa consista la differenza tra i due:

(FONTE: http://www.superabile.it/web/it/home/la_scheda/info-833910675.html )



La scheda

PREVIDENZA , Differenza tra invalidità civile e handicap

Foto APERTURA Ogni persona a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione ha assoluto diritto a fare richiesta di accertamento dell'invalidità civile e della situazione di handicap. Saranno soltanto la commissione medica dell'ASL, e in seguito la commissione INPS, a valutare la situazione clinica del richiedente e decidere sul diritto o meno ad un riconoscimento dell'invalidità civile e di handicap o di handicap grave.
A questo punto è importante fare alcune precisazioni relative alla differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap poiché si tratta di due riconoscimenti diversi.
La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale.   L'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.
Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.
In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.
La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda  contemporaneamente il riconoscimento della situazione di gravità ai  sensi dell'art. 3,  comma 3 della Legge 104/92.
Difatti, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza il riconoscimento di un'invalidità civile.
Espresso in un altro modo, questo significa, come già precisato, che anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non ha dato luogo a un 100%, è possibile essere riconosciuto in situazione di gravità.
Riassumendo, per quel che riguarda lo stato di handicap previsto dalla Legge 104/92, riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Si ribadisce che in nessuno dei due casi - invalidità civile e handicap - non è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa. Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la situazione di handicap grave può mantenere il suo posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempreché le condizioni di salute lo permettano  ((art. 1, comma 4, lettera c  del D. Lgs.23 novembre 1988, n. 509).
Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.
Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce:  HANDICAP GRAVE .......ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
Altrimenti le seguenti voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce "Persona non handicappata", gli altri due riconoscimenti possono, comunque, dar diritto ad altri benefici ma non ai permessi e al congedo retribuito:
  • Persona non handicappata
  • Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
  • Persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)
 
Prassi di accertamento
Poiché per ottenere sia l'invalidità civile sia la situazione di handicap la procedura, nei due casi, è uguale, l'art. 6, della Legge 80/2006 ha introdotto alcune novità a proposito della semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, offrendo la possibilità, a richiesta dell'interessato, di unificazione delle visite di accertamento. Questo significa che può essere presentata in un'unica domanda la richiesta di accertamento dell'invalidità civile e quella dell'handicap. In questo modo i due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente senza necessità di essere sottoposti a due diverse visite con le difficoltà che questa procedura comportava in passato: presentazione di distinte domande allungando, in questo modo, considerevolmente i tempi (Art. 6, della Legge 80/06).
Inoltre, la stessa legge (Legge n. 80/06) prevede, per le persone affette da patologie oncologiche e per coloro affette da gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, un procedimento più breve per la visita di accertamento. Infatti, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap in questi due casi deve essere effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data di domanda dell'interessato.
 
Riferimenti normativi:
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104
    "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."  (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).
  • Legge 9 Marzo 2006, n. 80
    Conversione in legge del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell? 11 marzo 2006)
  • Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509
    Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291 (Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278).
  • Ministero dell 'economia e delle finanze - Decreto Ministeriale 2 agosto 2007
    Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante  (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2007, n. 225.)
 
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